Adeguamento istat dell'assegno di mantenimento e calcolo arretrati
Costume e Società

Adeguamento istatassegno di mantenimento e calcolo arretrati: tutto quello che devi sapere

Quando a seguito di separazione o divorzio, il giudice stabilisce a carico di uno dei coniugi l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge, su tale importo va applicato anche l’aggiornamento annuale in base agli indici istat.

Diversamente da quanto si crede l’applicazione dell’adeguamento istat è obbligatoria, pertanto è dovuta anche se il giudice non ha previsto nulla in tal senso sulla sentenza.

Tuttavia può accadere che il giudice decida di escludere l’applicazione della rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento, in questo caso dovrà motivare tale decisione nella sentenza di divorzio o separazione.

In particolare, la legge sul divorzio stabilisce che “La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione”

Cos’è e perché è prevista la rivalutazione istat dell’assegno di mantenimento

Lo scopo dell’adeguamento istat è quello di mantenere inalterato il potere d’acquisto dell’assegno di mantenimento, quindi è diretto a compensare l’aumento del costo della vita dovuto all’inflazione.

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento viene calcolata tenendo conto degli indici di svalutazione, nello specifico si tiene conto dell’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) elaborato dall’istat e che viene periodicamente mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.

Va detto che nel caso di diminuzione del costo della vita l’assegno non potrà comunque essere ridotto dall’ex coniuge, in questo caso dovrà essere versato l’assegno almeno con un importo pari a quello stabilito nel provvedimento adottato dal giudice.

Il nostro ordinamento riconosce ai coniugi la possibilità di accordarsi per un adeguamento personalizzato dell’assegno, anche in questo caso, la somma risultante dall’applicazione dell’adeguamento non potrà mai essere inferiore a quella stabilita dal giudice nella sentenza di divorzio o separazione.

Come si calcola l’adeguamento istat dell’assegno di mantenimento

L’adeguamento deve essere applicato ogni anno, a decorrere dal mese indicato nel provvedimento di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni.

Per chiarire meglio la questione dell’adeguamento dell’assegno di mantenimento facciamo un esempio numerico.

Se l’assegno di mantenimento stabilito in sentenza ha un importo di 200 euro, da erogare all’ex coniuge a partire dal 1.11.2016. La somma dovrà essere rivaluta in base all’ultimo indice FOI disponibile alla data del 1.11.2016.

Se per esempio l’indice FOI é pari al 3%, allora dal 01/11/2017, l’assegno di mantenimento sarà pari a:

200 / 100 x 3 = 6 euro di rivalutazione

200 + 6 = 306 euro, assegno rivalutato all’ultimo indice FOI

Per l’anno successivo la rivalutazione andrà calcolata prendendo come riferimento l’importo ricalcolato di 206 euro e non quello originariamente previsto dalla sentenza di divorzio o separazione.

Cosa accade in caso di mancato adeguamento dell’assegno di mantenimento

Molto spesso, soprattutto quando nella sentenza il giudice non si è pronunciato sull’obbligo di rivalutazione, accade che il coniuge continui a versare l’assegno senza applicare l’adeguamento istat.

Questo è un errore che può portare il coniuge inadempiente a subire un procedimento per il recupero delle somme non versate.

Infatti, in questo caso, il beneficiario dell’assegno di mantenimento può chiedere gli arretrati e gli interessi sulle somme non versate dal coniuge inadempiente fino a 5 anni precedenti (in questo caso per interrompere la prescrizione è sufficiente inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si richiede il versamento degli arretrati).

Se l’ex coniuge non provvede è possibile avviare un’azione esecutiva mediante la notifica di un atto di precetto, senza doversi preventivamente rivolgere al giudice.

In questo caso se l’inadempimento persiste si potrà procedere con l’esecuzione vera e propria nei confronti del debitore, cioè si potranno pignorare i beni dello stesso (stipendio, beni mobili e beni immobili).